(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 2 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio, per i quali la legge prevede la concessione amministrativa; d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione. 3. Possono essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, quegli alloggi che, per le modalita' di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 23.