(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1
                         del 2 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o
recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico  o  con  il
concorso  o  contributo dello Stato o della Regione, nonche' a quelli
acquistati, realizzati o recuperati da enti  pubblici  non  economici
per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi:
   a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
   b)  realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
   c) di servizio, per  i  quali  la  legge  prevede  la  concessione
amministrativa;
   d)  di  proprieta'  degli enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato e della Regione.
  3.   Possono   essere  esclusi,  su  richiesta  motivata  dell'ente
proprietario e previa autorizzazione della Giunta  regionale,  quegli
alloggi  che,  per  le modalita' di acquisizione, per la destinazione
funzionale,  per  le  caratteristiche  dell'utenza  insediata  o  per
particolari   caratteri   di   pregio  storico-artistico,  non  siano
utilizzati  o  utilizzabili   per   i   fini   propri   dell'edilizia
residenziale   pubblica,  fermo  restando  la  destinazione  d'uso  e
l'applicazione di un canone non inferiore  a  quello  determinato  ai
sensi dell'art. 23.